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Milleproroghe, le misure su imprese e lavoro

È’ stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Milleproroghe (n.198/2022) approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 dicembre. Numerose le misure che riguardano il mondo dell’impresa e del lavoro.

Decreto Milleproroghe, le misure di interesse per le imprese

Viene rifinanziata con 30 milioni per il 2023 e 40 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 la Nuova Sabatini, l’agevolazione che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali (art. 74 ter).

Novità anche per le aste quote CO2. Una parte dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, per un limite di 500 milioni annui, verrà destinata a misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi, che vengono individuate attraverso deliberazioni del Comitato Interministeriale per la transizione ecologica (art. 128 bis).

Proroga al 31 dicembre 2023 delle speciali misure di sostegno in deroga (cofinanziamento a fondo perduto) in favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia e della possibilità di accedere a cofinanziamenti a fondo perduto, in favore di imprese esportatrici. 

Anche il Fondo imprese culturali e creative è incrementato di 3 milioni per il 2023 e 5 milioni a decorrere dal 2024. Il Fondo, istituito dalla legge di bilancio per il 2021, promuove la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni (art. 108 bis).

Si incrementa il fondo destinato alle imprese della ceramica e del vetro di Murano con 1,5 milioni di euro per il 2023. Con decreto del MIMIT saranno individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo (art. 11 bis);

Su Transizione 4.0 si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali nell’ambito della disciplina del credito d’imposta.

Slitta al primo luglio 2023 l’applicazione del riordino e riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Decreto Milleproroghe 2023, misure di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

L’art. 2, comma 1 proroga le disposizioni in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati al 31 dicembre 2023.

 L’art. 3, comma 8 del Milleproroghe estende agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. 

L’art. 3, comma 9, estende la non applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di capitale  (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del codice civile) e di cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2884 e 2545-duodecies) alle perdite emerse con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

 L’articolo 9, comma 1 del Milleproroghe dispone che non si applichino fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018. Inoltre, proroga fino al 31 dicembre 2023, l’adempimento degli obblighi per la pubblica amministrazione, relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria della Gestione separata.  

L’articolo 9, comma 2, dispone che anche per il 2023 la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate, per gli ingressi legati ai vari “decreti-flussi” sia demandata in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (disposizione contenuta nel DL 73/2022) 

L’articolo 9, comma 3, proroga:

  • al 30 giugno 23 l’obbligo di istituzione di fondi di solidarietà, facendo in mancanza confluire i datori di lavoro nel fondo di integrazione salariale a partire dal 1° luglio 2023;
  • al 30 giugno 2023 la previsione normativa secondo cui per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,  sono  soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, confluendo, in mancanza, nel fondo di integrazione salariale;
  • al 30 giugno 2023 la prestazione di un assegno di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022;
  • al 30 giugno 2023 la disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;

Infine, abroga il termine di adeguamento per i fondi bilaterali costituiti a partire dal 1° gennaio 2020. 

L’articolo 22 proroga diverse misure in termini di registrazione degli aiuti di stato Covid 19. 

 
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